Il presente Regolamento recepisce gli obblighi organizzativi, gestionali e procedurali previsti dal Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2025 ed entrato in vigore il 16 luglio 2025, recante “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”. Il Regolamento disciplina altresì le attività di verifica preventiva attuate ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della Direttiva 2011/93/UE sulla lotta all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pornografia minorile.
Il presente Regolamento ha la finalità di tutelare gli studenti, e in particolare i minori tra i 16 e i 18 anni, promuovendo:
a. la prevenzione primaria e secondaria dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
b. la protezione dei diritti dei minori;
c. la promozione di contesti formativi sicuri e rispettosi della dignità personale;
d. la definizione di un sistema di governance interna conforme al D.Lgs. 99/2025.
Il Regolamento è parte integrante del regolamento interno, dei contratti di iscrizione e dei patti formativi, dei contratti di lavoro e/o prestazione d’opera, dei contratti con enti terzi presso cui effettuare stage o tirocini.
La tutela del minore costituisce principio fondamentale dell’azione organizzativa della Scuola.
Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) Bullismo: ogni comportamento aggressivo, intenzionale e ripetuto di natura fisica, verbale, psicologica o sociale posto in essere da uno o più soggetti nei confronti di un altro in situazione di squilibrio (art. 2 D.Lgs. 99/2025).
Il Regolamento è ispirato ai principi di:
a) tutela dei diritti dei minori;
b) prevenzione attiva e sistematica;
c) responsabilità educativa condivisa;
d) proporzionalità delle misure adottate;
e) trasparenza e tracciabilità delle azioni;
f) tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
La Direzione nomina un Responsabile per la prevenzione e gestione dei casi.
Il Responsabile coordina il sistema di segnalazione e monitoraggio; riceve e valuta le segnalazioni; attiva indagini interne; effettua le istruttorie interne, curando anche i rapporti con le famiglie; propone azioni educative e correttive; riferisce periodicamente alla Direzione; tiene il registro delle segnalazioni.
Sono previste attività formative obbligatorie su educazione digitale e rispetto rivolte sia ai docenti, sia ai tutor, che ai minori impegnati nelle attività formative e ai loro genitori, anche mediante distribuzione di brochure informative e indicazione delle modalità per inoltrare segnalazioni, garantendo anonimato e riservatezza.
Obbligo di vigilanza a carico di tutto il personale.
Monitoraggio periodico del clima formativo.
Ogni soggetto avente obbligo potrà presentare segnalazione, anche in forma riservata.
Il Responsabile, ricevuta la segnalazione, procede all’istruttoria interna con ascolto delle parti indicate nella segnalazione o comunque potenzialmente coinvolte.
(Pagina 3)
All’esito dell’istruttoria, previa audizione con i soggetti esercenti la patria potestà sul minore, il Responsabile indicherà al legale rappresentante o soggetto che ne ha il potere le misure organizzative di protezione ritenute più utili e di immediata attuazione. Potrà chiedere, comunque, di rinviare ogni decisione ai servizi territoriali di supporto, limitandosi a suggerire le soluzioni più urgenti.
È essenziale il coinvolgimento nell’intera procedura dei docenti, delle famiglie, degli enti partner e degli eventuali soggetti ospitanti.
Nei contratti di lavoro, soprattutto quelli a termine e/o di natura occasionale o autonoma, verranno inserite apposite clausole che richiamano i suddetti principi, costituendo precise obbligazioni del prestatore di lavoro o d’opera, compreso l’obbligo di segnalazione di comportamenti inappropriati, la cui omissione potrà essere sanzionata con il licenziamento.
Le disposizioni si applicano a tutto il personale e ai soggetti con contatti diretti e regolari con minori.
Si applicano anche a collaboratori esterni e ai soggetti ospitanti per gli stage.
L’Ente acquisisce il certificato del casellario giudiziario ex art. 25-bis DPR 313/2002.
Quando non è possibile rinviare la stipula del contratto alla materiale acquisizione del certificato, l’Ente acquisirà dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita all’inesistenza di condanne per i reati indicati negli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
In assenza della dichiarazione o certificazione il rapporto non può essere instaurato.
(Pagina 4)
Sarà previsto l’obbligo per tutto il personale e per tutti i soggetti con contatti diretti e regolari con minori di comunicare tempestivamente eventuali modifiche al proprio status riguardo ai predetti reati e sanzioni.
Verrà inserita nei contratti di lavoro e/o di prestazione d’opera del personale e per tutti i soggetti con contatti diretti e regolari con minori la clausola di conformità al D.Lgs. 99/2025 e al D.Lgs. 39/2014.
Verrà inserita una clausola risolutiva espressa per il caso di sopravvenuta applicazione di condanne o sanzioni interdittive.
Verranno effettuate verifiche periodiche documentate da parte della Direzione.
I dati riferiti agli incontri con i soggetti interessati, nonché agli audit, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale e l’accesso sarà garantito ai soli soggetti autorizzati.
Palermo, lì 22/11/2025
Associazione TED Formazione Professionale E.T.S.
Il Legale Rappresentante
Avv. Giuseppe Pipitone
